IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2019-2020,  e  in
particolare i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 16; 
  Vista  la  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e  in  particolare
l'articolo  31,  sulle  procedure  per  l'esercizio   delle   deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 25 ottobre 2017, che modifica il  regolamento  (UE)  n.
345/2013 relativo ai fondi  europei  per  il  venture  capital  e  il
regolamento  (UE)  n.  346/2013  relativo  ai   fondi   europei   per
l'imprenditoria sociale; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo
unico delle disposizioni in materia  di  intermediazione  finanziaria
(T.U.F.), ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 5 maggio 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
del lavoro e delle politiche sociali, degli  affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale,  della  giustizia  e   dello   sviluppo
economico; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
      Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1.   All'articolo   4-quinquies   sono   apportate   le    seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1 e' aggiunto il seguente  periodo:  «Fermo  restando
quanto previsto dall'articolo  4,  la  Banca  d'Italia  e  la  Consob
collaborano tra loro e, anche mediante scambio informazioni,  con  le
autorita' competenti degli Stati membri ospitanti  in  cui  un  fondo
EuVECA o EuSEF e' commercializzato.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. La Banca d'Italia, sentita la Consob  per  i  soggetti  non
iscritti agli albi previsti dagli articoli 35 e  35-ter,  registra  e
cancella i gestori italiani di EuVECA  e  di  EuSEF  ai  sensi  degli
articoli 14, 14-bis e 21, paragrafo 2, lettera  b),  del  regolamento
(UE) n. 345/2013 e degli articoli  15,  15-bis  e  22,  paragrafo  2,
lettera b), del regolamento  (UE)  n.  346/2013.  Tali  gestori  sono
iscritti in una sezione distinta dell'albo di  cui  all'articolo  35,
tenuto dalla Banca d'Italia. Si applicano gli articoli 34, 35,  commi
2 e 3, 35-bis, 35-ter, 35-quinquies,  da  35-septies  a  35-undecies,
comma 1, e 35-duodecies e la relativa  disciplina  di  attuazione  in
quanto  compatibile  con  il  regolamento  (UE)  n.  345/2013  e   il
regolamento (UE) n. 346/2013.»; 
    c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis.  La  Banca  d'Italia  e'   l'autorita'   competente   a
effettuare: 
        a) la notifica nei confronti delle autorita' competenti degli
Stati membri ospitanti prevista dall'articolo 16,  paragrafo  1,  del
regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo  17,  paragrafo  1,  del
regolamento (UE) n. 346/2013 con  riferimento  alla  registrazione  o
cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA e di EuSEF; 
        b)  la   notifica,   corredata   di   motivazioni,   prevista
dall'articolo 14-ter del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo
15-ter del regolamento  (UE)  n.  346/2013  in  caso  di  rifiuto  di
registrare i gestori di EuVECA e di EuSEF. 
      2-ter. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ad  adottare
le misure previste: 
        a) dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(UE) n. 345/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere a), c), e)
e h) del medesimo articolo, ai fini del rispetto  degli  articoli  5,
12, 14 e 14-bis del citato regolamento; 
        b) dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(UE) n. 346/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere a), c), e)
e h) del medesimo articolo, ai fini del rispetto  degli  articoli  5,
13, 15 e 15-bis del citato regolamento. 
      2-quater. La Consob e' l'autorita' competente  ad  adottare  le
misure previste: 
        a) dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(UE) n. 345/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere b),  d)  e
i) del medesimo articolo, ai fini del rispetto degli articoli  6,  3,
lettera b), punto iii) e 13 del citato regolamento; 
        b) dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(UE) n. 346/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere b),  d)  e
i) del medesimo articolo, ai fini del rispetto degli articoli  6,  3,
paragrafo 1, lettera b), punto iii) e 14 del citato regolamento. 
      2-quinquies.  La  Banca  d'Italia  e  la  Consob,  secondo   le
rispettive attribuzioni e le finalita' indicate all'articolo 5,  sono
le autorita' competenti ad adottare le misure previste: 
        a) dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(UE) n. 345/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere  f)  e  g)
del medesimo articolo ai fini del rispetto dell'articolo  7,  lettere
a) e b), del citato regolamento; 
        b) dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(UE) n. 346/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere  f)  e  g)
del medesimo articolo ai fini del rispetto dell'articolo  7,  lettere
a) e b), del citato regolamento. 
      2-sexies.  La  Banca  d'Italia  e  la   Consob   si   informano
reciprocamente delle  misure  adottate  ai  sensi  dei  commi  2-ter,
2-quater e 2-quinquies.»; 
    d) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: 
      «Essa riceve inoltre la  notifica  prevista  dall'articolo  16,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 17  del
regolamento (UE) n. 346/2013 con  riferimento  alla  registrazione  o
cancellazione dal registro di un gestore di  EuVECA  o  di  EuSEF  da
parte delle autorita' competenti  degli  Stati  membri  d'origine  di
questi gestori.»; 
    e) al comma 4, dopo le parole «regolamento (UE) n. 346/2013» sono
inserite le seguenti: «nei confronti dell'AESFEM e,  limitatamente  a
ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco degli Stati membri  di  cui
all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d),  del  regolamento  (UE)  n.
345/2013 e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del  regolamento
(UE) n. 346/2013,»; 
    f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
      «4-bis. La Consob e' responsabile  di  mettere  a  disposizione
dell'AESFEM: 
        a)  le  informazioni  necessarie  per  lo  svolgimento  delle
verifiche inter  pares  previste  dagli  articoli  16-bis  e  19  del
regolamento (UE) n.  345/2013  e  dagli  articoli  17-bis  e  20  del
regolamento (UE) n. 346/2013; 
        b) le informazioni previste dall'articolo  12,  paragrafo  4,
del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 13, paragrafo 5, del
regolamento (UE) n. 346/2013. 
      4-ter. Con riferimento all'articolo 21, paragrafi 3  e  5,  del
regolamento (UE) n. 345/2013 e all'articolo 22, paragrafi 3 e 5,  del
regolamento (UE) n. 346/2013: 
        a) la Banca d'Italia effettua  l'informativa  alle  autorita'
competenti  degli  Stati  membri  ospitanti  in  cui  il   fondo   e'
commercializzato  prevista  dall'articolo  21,   paragrafo   3,   del
regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo  22,  paragrafo  3,  del
regolamento (UE) n. 346/2013 con riferimento alla  cancellazione  dal
registro di un gestore di EuVECA o di EuSEF in caso di violazioni; 
        b)  la   Consob   effettua   l'informativa   all'AESFEM   con
riferimento all'articolo 21, paragrafo 3,  del  regolamento  (UE)  n.
345/2013 e all'articolo 22, paragrafo  3,  del  regolamento  (UE)  n.
346/2013; 
        c) la Consob effettua  senza  indugio  la  comunicazione  nei
confronti dell'AESFEM ai sensi dell'articolo  21,  paragrafo  5,  del
regolamento (UE) n. 345/2013 e dell'articolo  22,  paragrafo  5,  del
regolamento (UE) n. 346/2013 e assicura il tempestivo  coinvolgimento
della Banca d'Italia nelle interlocuzioni  con  l'AESFEM,  quando  la
Banca d'Italia e' l'autorita' competente ai sensi dei commi  2-ter  e
2-quinquies.  A  questo  fine,  la  Banca  d'Italia   e   la   Consob
stabiliscono, mediante un protocollo  di  intesa,  le  modalita'  del
coinvolgimento e del reciproco scambio di informazioni.»; 
    g) al comma 5, sono eliminate le parole «, una volta ottenuta  la
registrazione ai sensi  di  citati  regolamenti»  e  dopo  le  parole
«ricevere tale notifica» sono inserite le seguenti: «limitatamente  a
ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco degli Stati membri  di  cui
all'articolo 14, paragrafo 1, lettera  d)  del  regolamento  (UE)  n.
345/2013 e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del  regolamento
(UE) n. 346/2013». 
  2. All'articolo  190,  comma  2-bis,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a),  le  parole  «e  13»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, 13, 14 e 14-bis»; 
    b) alla lettera b) dopo la parola «14» sono aggiunte le seguenti:
«, 15 e 15-bis». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti del Presidente della Repubblica  italiana  e  sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli   76   della
          Costituzione della Repubblica Italiana: 
                «Art. 76 - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al  Presidente
          della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le  leggi  ed
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  16  della  legge  22
          aprile 2021, n. 53, recante:  «Delega  al  Governo  per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
          2019-2020»: 
                «Art.  16   (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)
          2017/1991, che modifica il  regolamento  (UE)  n.  345/2013
          relativo ai fondi europei  per  il  venture  capital  e  il
          regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei  per
          l'imprenditoria sociale). - 1.  Il  Governo  adotta,  entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge, uno o piu'  decreti  legislativi  per  l'adeguamento
          della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1991 del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017. 
                2. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1  il
          Governo osserva, oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi
          generali di cui all'articolo 32  della  legge  n.  234  del
          2012,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi
          specifici: 
                  a) apportare al testo unico delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  le  modifiche  e  le
          integrazioni necessarie per  l'attuazione  del  regolamento
          (UE) 2017/1991, attribuendo i poteri  e  le  competenze  di
          vigilanza  previsti  dal  citato  regolamento  alla   Banca
          d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive  attribuzioni
          e finalita' indicate negli articoli 5 e 6 del citato  testo
          unico di cui al decreto  legislativo  n.  58  del  1998,  e
          prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria; 
                  b) apportare  al  citato  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo n. 58 del 1998 le modifiche  necessarie
          per prevedere la  possibilita',  per  i  gestori  di  fondi
          d'investimento  alternativi  autorizzati  ai  sensi   della
          direttiva  2011/61/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,   dell'8   giugno    2011,    di    gestire    e
          commercializzare fondi europei per il venture capital fondi
          europei per l'imprenditoria sociale; 
                  c) modificare il  citato  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo n.  58  del  1998  per  adeguarlo  alle
          disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 in  materia  di
          cooperazione e scambio di  informazioni  con  le  autorita'
          competenti degli Stati membri dell'Unione europea,  nonche'
          con l'Autorita' europea degli strumenti  finanziari  e  dei
          mercati; 
                  d) apportare  al  citato  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo n.  58  del  1998  le  modifiche  e  le
          integrazioni   necessarie   per   estendere    il    regime
          sanzionatorio  previsto  dal  medesimo   testo   unico   in
          attuazione della direttiva 2011/61/CE anche ai  gestori  di
          cui all'articolo 2, paragrafo 2, del  regolamento  (UE)  n.
          345/2013  e  di  cui  all'articolo  2,  paragrafo  2,   del
          regolamento (UE) n. 346/2013; 
                  e) prevedere, in  conformita'  alle  definizioni  e
          alla disciplina del regolamento (UE) 2017/1991  nonche'  ai
          criteri  direttivi  previsti  nella  presente   legge,   le
          occorrenti modificazioni alla normativa vigente,  anche  di
          derivazione  europea,  per  i  settori  interessati   dalla
          normativa da attuare, al fine  di  realizzare  il  migliore
          coordinamento con le altre disposizioni vigenti. 
                3. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.   Le   amministrazioni   interessate   provvedono
          all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio  della
          delega di cui al presente articolo con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 31 della  legge  24
          dicembre 2012,  n.  234,  recante:  «Norme  generali  sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e delle politiche dell'Unione europea»: 
                  «Art. 31 (Procedure per l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                  2.  I  decreti  legislativi  sono   adottati,   nel
          rispetto dell'articolo 14 della legge 23  agosto  1988,  n.
          400, su proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          o del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro  con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                  3.  La  legge  di  delegazione  europea  indica  le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                  4.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                  5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                  6. Con la procedura di cui ai commi 2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                  7.  I  decreti  legislativi  di  recepimento  delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                  8.  I  decreti  legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                  9. Il Governo, quando non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.». 
              - Il regolamento (CE) 2017/1991 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del  25  ottobre  2017,  che  modifica  il
          regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei  per
          il venture  capital  e  il  regolamento  (UE)  n.  346/2013
          relativo ai fondi europei per l'imprenditoria  sociale,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
          10 novembre 2017, n. L 293. 
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio  1996,  n.  52),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 26 marzo 1998, n. 71, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4-quinquies del decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  (Testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  ai
          sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
          52), come modificato dal presente decreto legislativo: 
                «Art.  4-quinquies  (Individuazione  delle  autorita'
          nazionali competenti  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
          345/2013, relativo ai fondi europei per il venture  capital
          (EuVECA), e del regolamento (UE) n. 346/2013,  relativo  ai
          fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF)). - 1. La
          Banca  d'Italia  e  la  Consob,   secondo   le   rispettive
          attribuzioni e le finalita' indicate dall'articolo 5,  sono
          le autorita' nazionali competenti ai sensi del  regolamento
          (UE) n. 345/2013 e del regolamento  (UE)  n.  346/2013.  La
          Banca d'Italia e la Consob si  trasmettono  tempestivamente
          le informazioni  che  ciascuna  di  esse  e'  competente  a
          ricevere ai sensi del  presente  articolo.  Fermo  restando
          quanto previsto dall'articolo 4, la  Banca  d'Italia  e  la
          Consob collaborano  tra  loro  e,  anche  mediante  scambio
          informazioni,  con  le  autorita'  competenti  degli  Stati
          membri  ospitanti  in  cui  un  fondo  EuVECA  o  EuSEF  e'
          commercializzato. 
                2.  La  Banca  d'Italia,  sentita  la  Consob  per  i
          soggetti non iscritti agli albi previsti dagli articoli  35
          e 35-ter, registra e cancella i gestori italiani di  EuVECA
          e di EuSEF  ai  sensi  degli  articoli  14,  14-bis  e  21,
          paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 345/2013 e
          degli articoli 15, 15-bis e 22, paragrafo  2,  lettera  b),
          del  regolamento  (UE)  n.  346/2013.  Tali  gestori   sono
          iscritti  in  una  sezione  distinta   dell'albo   di   cui
          all'articolo 35, tenuto dalla Banca d'Italia. Si  applicano
          gli  articoli  34,  35,  commi  2  e  3,  35-bis,   35-ter,
          35-quinquies, da  35-septies  a  35-undecies,  comma  1,  e
          35-duodecies e la  relativa  disciplina  di  attuazione  in
          quanto compatibile con il regolamento (UE) n. 345/2013 e il
          regolamento (UE) n. 346/2013. 
                2-bis. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente  a
          effettuare: 
                  a)  la  notifica  nei  confronti  delle   autorita'
          competenti   degli   Stati   membri   ospitanti    prevista
          dall'articolo 16, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
          345/2013 e dall'articolo 17, paragrafo 1,  del  regolamento
          (UE) n.  346/2013  con  riferimento  alla  registrazione  o
          cancellazione dal registro di un gestore  di  EuVECA  e  di
          EuSEF; 
                  b) la notifica, corredata di motivazioni,  prevista
          dall'articolo 14-ter del regolamento  (UE)  n.  345/2013  e
          dall'articolo 15-ter del regolamento (UE)  n.  346/2013  in
          caso di rifiuto di registrare i  gestori  di  EuVECA  e  di
          EuSEF. 
                2-ter. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ad
          adottare le misure previste: 
                  a) dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera  a),  del
          regolamento (UE) n. 345/2013 nei casi indicati al paragrafo
          1, lettere a), c), e) e h) del medesimo articolo,  ai  fini
          del rispetto degli articoli 5, 12, 14 e 14-bis  del  citato
          regolamento; 
                  b) dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera  a),  del
          regolamento (UE) n. 346/2013 nei casi indicati al paragrafo
          1, lettere a), c), e) e h) del medesimo articolo,  ai  fini
          del rispetto degli articoli 5, 13, 15 e 15-bis  del  citato
          regolamento. 
                2-quater. La  Consob  e'  l'autorita'  competente  ad
          adottare le misure previste: 
                  a) dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera  a),  del
          regolamento (UE) n. 345/2013 nei casi indicati al paragrafo
          1, lettere b), d) e i) del medesimo articolo, ai  fini  del
          rispetto degli articoli 6, 3, lettera b), punto iii)  e  13
          del citato regolamento; 
                  b) dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera  a),  del
          regolamento (UE) n. 346/2013 nei casi indicati al paragrafo
          1, lettere b), d) e i) del medesimo articolo, ai  fini  del
          rispetto degli articoli 6,  3,  paragrafo  1,  lettera  b),
          punto iii) e 14 del citato regolamento. 
                2-quinquies. La Banca d'Italia e la  Consob,  secondo
          le  rispettive  attribuzioni  e   le   finalita'   indicate
          all'articolo 5, sono le autorita' competenti ad adottare le
          misure previste: 
                  a) dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera  a),  del
          regolamento (UE) n. 345/2013 nei casi indicati al paragrafo
          1, lettere f) e  g)  del  medesimo  articolo  ai  fini  del
          rispetto dell'articolo 7,  lettere  a)  e  b),  del  citato
          regolamento; 
                  b) dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera  a),  del
          regolamento (UE) n. 346/2013 nei casi indicati al paragrafo
          1, lettere f) e  g)  del  medesimo  articolo  ai  fini  del
          rispetto dell'articolo 7,  lettere  a)  e  b),  del  citato
          regolamento. 
                2-sexies. La Banca d'Italia e la Consob si  informano
          reciprocamente delle misure adottate  ai  sensi  dei  commi
          2-ter, 2-quater e 2-quinquies. 
                3. La Banca  d'Italia  e'  l'autorita'  competente  a
          ricevere dai gestori italiani  di  EuVECA  e  di  EuSEF  la
          comunicazione prescritta dall'articolo 15  del  regolamento
          (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 16 del regolamento (UE) n.
          346/2013.  Essa  riceve  inoltre   la   notifica   prevista
          dall'articolo 16, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
          345/2013  e  dall'articolo  17  del  regolamento  (UE)   n.
          346/2013 con riferimento alla registrazione o cancellazione
          dal registro di un gestore di EuVECA o di  EuSEF  da  parte
          delle autorita' competenti degli Stati membri d'origine  di
          questi gestori. 
                3-bis. La Consob e' l'autorita' competente a ricevere
          dai gestori italiani di EuVECA  e  EuSEF  la  comunicazione
          relativa alle attivita' di pre-commercializzazione prevista
          dall'articolo 4-bis del  regolamento  (UE)  n.  345/2013  e
          dall'articolo 4-bis del regolamento (UE) n. 346/2013,  e  a
          informare le autorita' competenti degli Stati membri in cui
          i   gestori   italiani   svolgono   o   hanno   svolto   la
          pre-commercializzazione,  come  definita  dall'articolo  3,
          lettera  o),   del   regolamento   (UE)   n.   345/2013   e
          dall'articolo  3,  lettera  o),  del  regolamento  (UE)  n.
          346/2013. 
                3-ter. Qualora gestori di EuVECA o di EuSEF stabiliti
          in uno Stato membro diverso dall'Italia  svolgono  o  hanno
          svolto la pre-commercializzazione in Italia, la  Consob  e'
          l'autorita' competente a ricevere da  parte  dell'autorita'
          competente  dello   Stato   d'origine   di   tali   gestori
          l'informativa     relativa      alle      attivita'      di
          pre-commercializzazione di cui al comma 3-bis e a  chiedere
          a tale autorita' di fornire  ulteriori  informazioni  sulla
          pre-commercializzazione  che  si  effettua   o   e'   stata
          effettuata  in  Italia,  ai  sensi   dell'articolo   4-bis,
          paragrafo  4,  del   regolamento   (UE)   n.   345/2013   e
          dell'articolo 4-bis, paragrafo 4, del regolamento  (UE)  n.
          346/2013. 
                4.  La  Consob   effettua   le   notifiche   previste
          dall'articolo  16  del  regolamento  (UE)  n.  345/2013   e
          dall'articolo 17  del  regolamento  (UE)  n.  346/2013  nei
          confronti dell'AESFEM e, limitatamente a  ogni  aggiunta  o
          cancellazione  nell'elenco  degli  Stati  membri   di   cui
          all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d),  del  regolamento
          (UE) n. 345/2013 e all'articolo 15,  paragrafo  1,  lettera
          d), del regolamento (UE) n. 346/2013, nei  confronti  delle
          autorita' competenti degli Stati membri in  cui  i  gestori
          italiani di EuVECA e di EuSEF registrati ai sensi del comma
          2 intendono commercializzare i relativi Oicr in conformita'
          con la disciplina dei regolamenti stessi. 
                4-bis.  La  Consob  e'  responsabile  di  mettere   a
          disposizione dell'AESFEM: 
                  a) le informazioni necessarie  per  lo  svolgimento
          delle verifiche inter pares previste dagli articoli  16-bis
          e 19 del regolamento (UE)  n.  345/2013  e  dagli  articoli
          17-bis e 20 del regolamento (UE) n. 346/2013; 
                  b)  le  informazioni  previste  dall'articolo   12,
          paragrafo  4,  del   regolamento   (UE)   n.   345/2013   e
          dall'articolo 13, paragrafo  5,  del  regolamento  (UE)  n.
          346/2013. 
                4-ter. Con riferimento all'articolo 21, paragrafi 3 e
          5, del regolamento (UE)  n.  345/2013  e  all'articolo  22,
          paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 346/2013: 
                  a) la Banca d'Italia  effettua  l'informativa  alle
          autorita' competenti degli Stati membri ospitanti in cui il
          fondo  e'  commercializzato  prevista   dall'articolo   21,
          paragrafo  3,  del   regolamento   (UE)   n.   345/2013   e
          dall'articolo 22, paragrafo  3,  del  regolamento  (UE)  n.
          346/2013 con riferimento alla cancellazione dal registro di
          un gestore di EuVECA o di EuSEF in caso di violazioni; 
                  b) la Consob effettua l'informativa all'AESFEM  con
          riferimento all'articolo 21, paragrafo 3,  del  regolamento
          (UE) n.  345/2013  e  all'articolo  22,  paragrafo  3,  del
          regolamento (UE) n. 346/2013; 
                  c)   la   Consob   effettua   senza   indugio    la
          comunicazione   nei   confronti   dell'AESFEM   ai    sensi
          dell'articolo 21, paragrafo  5,  del  regolamento  (UE)  n.
          345/2013 e dell'articolo 22, paragrafo 5,  del  regolamento
          (UE) n. 346/2013 e assicura  il  tempestivo  coinvolgimento
          della Banca d'Italia  nelle  interlocuzioni  con  l'AESFEM,
          quando la Banca d'Italia e' l'autorita' competente ai sensi
          dei commi 2-ter e 2-quinquies.  A  questo  fine,  la  Banca
          d'Italia e la Consob stabiliscono, mendiate  un  protocollo
          di intesa, le modalita' del coinvolgimento e del  reciproco
          scambio di informazioni. 
                5. I gestori di EuVECA o di EuSEF  stabiliti  in  uno
          Stato membro diverso dall'Italia che soddisfano i requisiti
          previsti nei regolamenti (UE) n. 345/2013 e n.  346/2013  e
          che intendono commercializzare in  Italia  gli  Oicr  dagli
          stessi gestiti effettuano, per il tramite della  competente
          autorita' dello Stato  d'origine,  la  notifica  prescritta
          dall'articolo  16  del  regolamento  (UE)  n.  345/2013   e
          dall'articolo 17  del  regolamento  (UE)  n.  346/2013.  La
          Consob e' l'autorita' competente a ricevere  tale  notifica
          limitatamente a ogni aggiunta o  cancellazione  nell'elenco
          degli Stati membri di cui  all'articolo  14,  paragrafo  1,
          lettera d), del regolamento (UE) n. 345/2013 e all'articolo
          15, paragrafo  1,  lettera  d),  del  regolamento  (UE)  n.
          346/2013. 
                6. Nel  caso  di  superamento  della  soglia  di  cui
          all'articolo 3, paragrafo 2, lettera  b),  della  direttiva
          2011/61/UE,  ai  gestori  indicati  dai  commi  2  e  5  si
          applicano le  disposizioni  previste  per  il  gestore  dal
          presente decreto legislativo e dalle relative  disposizioni
          di attuazione. In tale ipotesi, la denominazione di  EuVECA
          o  EuSEF  puo'  essere  mantenuta  solo  ove  previsto  dai
          suddetti regolamenti dell'UE. 
                7. Per assicurare il rispetto del  presente  articolo
          nonche' dei regolamenti  indicati  al  comma  1,  la  Banca
          d'Italia e la  Consob  dispongono,  secondo  le  rispettive
          attribuzioni e le finalita'  dell'articolo  5,  dei  poteri
          loro attribuiti dal presente decreto legislativo.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 190 del citato  decreto
          legislativo n. 58 del 1998, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 190 (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema
          di disciplina degli intermediari). - 1. Salvo che il  fatto
          costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, nei confronti
          dei soggetti abilitati, delle holding di investimento  come
          definite  all'articolo  4,  paragrafo  1,  punto  23,   del
          regolamento   (UE)    2019/2033,    delle    societa'    di
          partecipazione finanziaria mista come definite all'articolo
          4, paragrafo 1, punto 40,  del  medesimo  regolamento,  dei
          depositari   e   dei   soggetti   ai   quali   sono   state
          esternalizzate funzioni operative essenziali  o  importanti
          si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
          per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
          euro cinque milioni e  il  fatturato  e'  determinabile  ai
          sensi  dell'articolo  195,  comma  1-bis,  per  la  mancata
          osservanza degli articoli 6;  6-bis;  6-ter;  7,  commi  2,
          2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 9;  11-bis;
          12; 12-bis; 13, comma 3; 21; 22; 23, commi 1 e  4-bis;  24,
          commi 1 e 1-bis; 24-bis; 25; 25-bis; 26, commi 1,  3  e  4;
          27, commi 1 e 3; 28, comma 4; 29; 29-bis, comma 1;  29-ter,
          comma 4; 30, comma 5; 31, commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6  e
          7; 32, comma 2; 33, comma 4; 35-bis,  comma  6;  35-novies;
          35-decies; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39;  40,
          commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi
          2, 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1,  3  e  4;
          42-bis, commi 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10, 43, commi 2, 3, 4,  7,
          7-bis, 7-ter, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3, 4, lettera b) e  5;
          45; 46, commi 1, 3 e 4; 47; 48; 49, commi 3  e  4;  55-ter;
          55-quater; 55-quinquies; ovvero delle disposizioni generali
          o particolari emanate in base ai medesimi articoli. 
                1-bis. 
                1-bis.1. Chiunque eserciti l'attivita' di gestore  di
          portale in assenza dell'iscrizione  nel  registro  previsto
          dall'articolo  50-quinquies  e'  punito  con  la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro cinquemila  fino  a  euro
          cinque  milioni.  Se  la  violazione  e'  commessa  da  una
          societa' o un ente, si  applica  nei  confronti  di  questi
          ultimi  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da   euro
          trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
          per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
          euro cinque milioni e  il  fatturato  e'  determinabile  ai
          sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. 
                2.  La  stessa  sanzione  prevista  dal  comma  1  si
          applica: 
                  a) alle banche non autorizzate alla prestazione  di
          servizi o di attivita' di investimento, nel caso in cui non
          osservino le disposizioni dell'articolo 25-bis e di  quelle
          emanate in base ad esse; 
                  b)  ai  soggetti   abilitati   alla   distribuzione
          assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni
          previste dall'articolo  25-ter,  commi  1  e  2,  e  quelle
          emanate in base ad esse; 
                  c) ai depositari centrali che  prestano  servizi  o
          attivita'  di  investimento   per   la   violazione   delle
          disposizioni del presente decreto richiamate  dall'articolo
          79-noviesdecies.1. 
                2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma  1  si
          applica: 
                  a) ai gestori dei  fondi  europei  per  il  venture
          capital (EuVECA), in caso di violazione delle  disposizioni
          previste dagli articoli 2, 4-bis, 5, 6, 7, 8,  9,  10,  11,
          12, 13, 14 e 14-bis del  regolamento  (UE)  n.  345/2013  e
          delle relative disposizioni attuative; 
                  b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria
          sociale (EuSEF), in caso di violazione  delle  disposizioni
          previste dagli articoli 2, 4-bis, 5, 6, 7, 8,  9,  10,  11,
          12, 13, 14, 15 e 15-bis del regolamento (UE) n. 346/2013  e
          delle relative disposizioni attuative; 
                  b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA,  in  caso
          di violazione delle disposizioni del  regolamento  delegato
          (UE) n. 231/2013 della Commissione, del regolamento (UE) n.
          2015/760, e delle relative disposizioni attuative; 
                  b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso
          di violazione delle disposizioni del  regolamento  delegato
          (UE)  n.  438/2016  della  Commissione  e  delle   relative
          disposizioni attuative; 
                  b-quater) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso  di
          violazione  delle   disposizioni   dell'articolo   13   del
          regolamento (UE) 2015/2365 e  delle  relative  disposizioni
          attuative; 
                  b-quinquies) ai gestori di OICVM e di FIA, in  caso
          di  violazione  delle  disposizioni  del  regolamento  (UE)
          2017/1131 e delle relative disposizioni attuative. 
                2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si
          applica anche in caso di inosservanza delle norme  tecniche
          di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti
          di cui al comma 2-bis, lettere a),  b),  b-bis),  b-ter)  e
          b-quinquies), emanate dalla Commissione  europea  ai  sensi
          degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010. 
                2-ter. 
                2-quater. La medesima sanzione prevista al comma 1 si
          applica per la violazione dell'articolo 59, paragrafi 2,  3
          e 5, del regolamento (UE) n.  1031/2010  e  delle  relative
          disposizioni di attuazione nei confronti di: 
                  a) Sim e banche italiane autorizzate  a  presentare
          offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei
          gas a effetto serra per conto dei  loro  clienti  ai  sensi
          dell'articolo 20-ter; 
                  b)  soggetti   stabiliti   nel   territorio   della
          Repubblica   che   beneficiano   dell'esenzione    prevista
          dall'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), autorizzate
          a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote  di
          emissione dei gas a effetto serra  ai  sensi  dell'articolo
          20-ter. 
                2-quinquies. La  Consob  applica  nei  confronti  dei
          soggetti abilitati la sanzione prevista  dal  comma  1  per
          l'inosservanza dell'articolo 25-quater. 
                2-sexies. La medesima sanzione prevista al comma 1 si
          applica alle Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19  che
          soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4,  paragrafo
          1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE)  n.  575/2013
          e, fuori dal caso previsto dall'articolo 20-bis.1, comma 3,
          svolgono  uno  dei   servizi   di   investimento   indicati
          nell'Allegato I, Sezione A, numeri  3)  e  6),  in  assenza
          dell'autorizzazione prevista dall'articolo 20-bis.1. 
                3. Si applica l'articolo  187-quinquiesdecies,  comma
          1-quater. 
                3-bis.  I   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione,  direzione  o   controllo   nei   soggetti
          abilitati, i quali non osservano le  disposizioni  previste
          dall'articolo  6,  comma  2-bis,  ovvero  le   disposizioni
          generali o particolari emanate in base  al  medesimo  comma
          dalla  Banca  d'Italia,  sono  puniti   con   la   sanzione
          amministrativa   pecuniaria   da   cinquantamila   euro   a
          cinquecentomila euro. 
                4.».